Articolo 2929 del Codice civile

Art. 2929.

(Nullita' del processo esecutivo).

La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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