Articolo 2929 del Codice civile
Art. 2929.
(Nullita' del processo esecutivo).
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
(Nullita' del processo esecutivo).
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-06, n. 202306052Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 legge 86 del 2001·
- art. 2935 c.c.·
- art. 2946 c.c.·
- art. 2 R.D.L. n. 295 del 1939·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità di trasferimento·
- ne bis in idem·
- prescrizione del diritto·
- termine prescrizionale quinquennale·
- trasferimento d'autorità
5. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202301820Provvedimento:Leggi di più...- art. 2087 c.c.·
- art. 310 c.p.c.·
- danno biologico·
- danno esistenziale·
- danno morale·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- estinzione del processo·
- giurisdizione amministrativa·
- misura del risarcimento·
- onere della prova·
- responsabilità civile·
- responsabilità del datore di lavoro·
- tutela della privacy