Articolo 2929 del Codice civile
Art. 2929.
(Nullita' del processo esecutivo).
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
(Nullita' del processo esecutivo).
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-21, n. 202405679Provvedimento:Leggi di più...- ammissione a scuola di specializzazione·
- annullamento graduatoria di merito·
- causalità materiale e giuridica·
- colpa d'apparato·
- criteri di valutazione·
- interesse legittimo·
- predeterminazione dei criteri di valutazione·
- principio di anonimato·
- prova del danno·
- responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni
5. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202301820Provvedimento:Leggi di più...- art. 2087 c.c.·
- art. 310 c.p.c.·
- danno biologico·
- danno esistenziale·
- danno morale·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- estinzione del processo·
- giurisdizione amministrativa·
- misura del risarcimento·
- onere della prova·
- responsabilità civile·
- responsabilità del datore di lavoro·
- tutela della privacy