Articolo 170 del Codice civile
Art. 170.
((Esecuzione sui beni e sui frutti.))((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia))
((Esecuzione sui beni e sui frutti.))((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia))
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-02-27, n. 202301979Provvedimento:Leggi di più...- art. 170 cod. civ.·
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