Articolo 170 del Codice civile

Art. 170.

((Esecuzione sui beni e sui frutti.))((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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