Articolo 250 del Codice civile

Art. 250.

Riconoscimento.

((Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente))

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i ((quattordici anni))non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i ((quattordici anni))non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.

((Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262))

Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' ((, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio))
Entrata in vigore il 17 dicembre 2012
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