Articolo 1218 del Codice civile

Art. 1218.

(Responsabilita' del debitore).

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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