Articolo 688 del Codice civile

Art. 688.

(Casi di sostituzione ordinaria).

Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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