Articolo 2472 del Codice civile
Art. 2472.
(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)) per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)) per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.