Articolo 2472 del Codice civile

Art. 2472.

(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)) per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi