Articolo 478 del Codice civile
Art. 478.
(Rinunzia che importa accettazione).
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
(Rinunzia che importa accettazione).
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.