Articolo 1658 del Codice civile
Art. 1658.
(Fornitura della materia).
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
(Fornitura della materia).
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.