Articolo 1913 del Codice civile
Art. 1913.
(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-02-08, n. 202200438Provvedimento:Leggi di più...- art. 1227 c.c.·
- art. 1913 c.c.·
- art. 2087 c.c.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- contratto di assicurazione·
- cooperazione tra datore di lavoro e assicurato·
- danno biologico·
- danno materiale·
- danno morale·
- denuncia di infortunio·
- fascicolo informatico·
- giurisprudenza sulla responsabilità civile·
- onere della prova·
- processo amministrativo telematico·
- responsabilità civile·
- responsabilità del datore di lavoro·
- risarcimento danni
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-26, n. 202007438Provvedimento:Leggi di più...- adeguatezza·
- art. 1892 Cod. Civ.·
- art. 1893 Cod. Civ.·
- art. 1895 Cod. Civ.·
- art. 1913 Cod. Civ.·
- art. 1914 Cod. Civ.·
- art. 1915 Cod. Civ.·
- art. 2936 Cod. Civ.·
- art. 2952 Cod. Civ.·
- art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016·
- art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016·
- claims made·
- concorrenza tra imprese·
- continuità assicurativa·
- criteri di valutazione delle offerte·
- diritti degli assicurati·
- favor partecipationis·
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- obblighi degli assicuratori·
- par condicio competitorum·
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- principio di trasparenza e pubblicità·
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- proporzionalità·
- requisiti tecnici di partecipazione·
- responsabilità civile professionale·
- retroattività delle garanzie assicurative·
- sindacato di legittimità delle scelte amministrative·
- usucapione
4. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2019-07-15, n. 201901018Provvedimento:Leggi di più...- art. 1227 codice civile·
- art. 1913 e 1915 codice civile·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 71-bis c.p.a.·
- clausole vessatorie·
- colpa del danneggiato·
- compensazione delle spese·
- copertura assicurativa·
- danno risarcibile·
- giurisdizione amministrativa·
- omessa denuncia di sinistro·
- onere della prova·
- prescrizione del debito assicurativo·
- principio di prova·
- responsabilità civile della pubblica amministrazione