Articolo 1913 del Codice civile

Art. 1913.

(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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