Articolo 706 del Codice civile

Art. 706.

(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).

Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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