Articolo 2028 del Codice civile

Art. 2028.

(Obbligo di continuare la gestione).

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche' l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche' l'erede possa provvedere direttamente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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