Articolo 2028 del Codice civile
Art. 2028.
(Obbligo di continuare la gestione).
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche' l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche' l'erede possa provvedere direttamente.
(Obbligo di continuare la gestione).
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, e' tenuto a continuarla e a condurla a termine finche' l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche' l'erede possa provvedere direttamente.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401110Provvedimento:Leggi di più...- art. 2028 c.c.·
- art. 242 d.lgs. 152/2006·
- art. 243 d.lgs. 152/2006·
- art. 245 d.lgs. 152/2006·
- art. 250 d.lgs. 152/2006·
- art. 251 d.lgs. 152/2006·
- art. 253 d.lgs. 152/2006·
- bonifica dei siti inquinati·
- gestione di affari altrui·
- misure di messa in sicurezza·
- onere della prova·
- principio "chi inquina paga"·
- principio di precauzione·
- principio di proporzionalità·
- responsabilità ambientale·
- successori nell'obbligo di bonifica·
- trasferimento della proprietà del sito inquinato