Articolo 1251 del Codice civile

Art. 1251.

(Garanzie annesse al credito).

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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