Articolo 1656 del Codice civile
Art. 1656.
(Subappalto).
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
(Subappalto).
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.