Articolo 2550 del Codice civile
Art. 2550.
(Pluralita' di associazioni).
Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
(Pluralita' di associazioni).
Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.