Articolo 2550 del Codice civile

Art. 2550.

(Pluralita' di associazioni).

Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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