Articolo 2611 del Codice civile
Art. 2611.
(Cause di scioglimento).
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;
3) per volonta' unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
(Cause di scioglimento).
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;
3) per volonta' unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
Sentenze • 4
1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-04-26, n. 202100384Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- art. 122 della l.r. n. 1 del 2007·
- art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- interesse pubblico·
- legittimazione ad agire·
- normativa anti Covid-19·
- perimetrazione dei Centri Integrati di Via (CIV)
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-04-09, n. 200901390Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera comunale·
- art. 33 d.lgs. 80/1998·
- art. 50 c.p.c.·
- art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205·
- compensazione spese·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- recesso da consorzio·
- sospensione cautelare·
- violazione di legge