Articolo 2845 del Codice civile
Art. 2845.
(Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore).
Se l'iscrizione e' presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome e' annotato in margine all'iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorita' giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non e' stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorita' giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalita' prescritte nel comma precedente.
(Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore).
Se l'iscrizione e' presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome e' annotato in margine all'iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorita' giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non e' stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorita' giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalita' prescritte nel comma precedente.
Sentenze • 2
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2014-11-25, n. 201400265Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968·
- concessione edilizia·
- distanze legali tra edifici·
- eccesso di potere·
- illogicità del provvedimento·
- inammissibilità del ricorso·
- interpretazione delle norme urbanistiche·
- irricevibilità del ricorso·
- normativa urbanistica·
- prevalenza delle norme regolamentari comunali·
- rimessione in termini·
- rimozione struttura abusiva·
- sospensione del provvedimento·
- spese di lite