Articolo 1600 del Codice civile

Art. 1600.

(Detenzione anteriore al trasferimento).

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al trasferimento, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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