Articolo 2222 del Codice civile

Art. 2222.

(Contratto d'opera).

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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