Articolo 733 del Codice civile

Art. 733.

(Norme date dal testatore per la divisione).

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore puo' disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorita' giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volonta' del testatore o manifestamente iniqua.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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