Articolo 709 del Codice civile

Art. 709.

(Conto della gestione).

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze8

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