Articolo 503 del Codice civile
Art. 503.
(Liquidazione promossa dall'erede).
Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
(Liquidazione promossa dall'erede).
Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.