Articolo 503 del Codice civile

Art. 503.

(Liquidazione promossa dall'erede).

Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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