Articolo 2736 del Codice civile

Art. 2736.

(Specie).

Il giuramento e' di due specie:
1) e' decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) e' suppletorio quello che e' deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che e' deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si puo' accertarlo altrimenti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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