Articolo 1394 del Codice civile
Art. 1394.
(Conflitto d'interessi).
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato puo' essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
(Conflitto d'interessi).
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato puo' essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-22, n. 202211196Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti amministrativi·
- art. 1394 c.c.·
- art. 51 c.p.c.·
- art. 6 bis L. n. 241/1990·
- astensione obbligatoria·
- compensazione delle spese processuali·
- concorsi pubblici·
- conflitto di interessi·
- eccesso di potere·
- giustizia amministrativa·
- rinnovazione della fase concorsuale·
- valutazione comparativa·
- violazione del principio di imparzialità
4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300023Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016·
- esclusione da gara·
- giudicato amministrativo·
- gravi illeciti professionali·
- legge n. 241 del 1990·
- patto di integrità·
- principio di impa·
- responsabilità amministrativa