Articolo 839 del Codice civile

Art. 839.

(Beni d'interesse storico e artistico).

Le cose di proprieta' privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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