Articolo 2558 del Codice civile
Art. 2558.
(Successione nei contratti).
Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
(Successione nei contratti).
Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-11-20, n. 202317289Provvedimento:Leggi di più...- art. 2558 c.c.·
- cessione di ramo d'azienda·
- compensazione delle spese·
- comunicazione al concedente·
- concessioni pubbliche·
- contratti pubblici·
- discrezionalità amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione attiva·
- valutazione dell'affidabilità patrimoniale
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202307079Provvedimento:Leggi di più...- affidamenti diretti·
- art. 34, comma 22 del d.l. n. 179 del 2012·
- cessazione ex lege degli affidamenti diretti·
- concessioni di pubblici servizi·
- conferimento di ramo d'azienda·
- fusioni societarie·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisprudenza UE in materia di appalti pubblici·
- principi di libera concorrenza e trasparenza·
- procedura di evidenza pubblica·
- proroga dei contratti di servizio