Articolo 1988 del Codice civile
Art. 1988.
(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.