Articolo 1988 del Codice civile

Art. 1988.

(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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