Articolo 2782 del Codice civile

Art. 2782.

(Concorso di crediti egualmente privilegiati).

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro piu' crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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