Articolo 2302 del Codice civile
Art. 2302.
(Scritture contabili).
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.
(Scritture contabili).
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.