Articolo 2302 del Codice civile
Art. 2302.
(Scritture contabili).
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.
(Scritture contabili).
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.
1. TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-30, n. 202411111Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 34 c.p.a.·
- collegio sindacale·
- compensazione spese di lite·
- concorso pubblico·
- difetto di legittimazione passiva·
- esclusione da prova orale·
- giusto procedimento·
- interpretazione domande concorsuali·
- misure cautelari·
- principio di par condicio concorrenziale·
- responsabilità amministrativa·
- società in accomandita semplice·
- tenuta libri sociali obbligatori·
- valutazione prova scritta
2. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2017-06-22, n. 201700473Provvedimento:Leggi di più...- art. 2302 c.c.·
- art. 2381 c.c.·
- atti di straordinaria amministrazione·
- delibera societaria·
- esclusione da gara·
- firma congiunta·
- par condicio tra concorrenti·
- principio di tassatività dei termini·
- soccorso istruttorio·
- travisamento dei presupposti di fatto·
- verifica documentale·
- violazione degli artt. 2298 e 1362 c.c.