Articolo 266 del Codice civile

Art. 266.

(Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale).

Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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