Articolo 2474 del Codice civile
Art. 2474.
(( (Operazioni sulle proprie partecipazioni).))((In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.)) ------------------AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
(( (Operazioni sulle proprie partecipazioni).))((In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.)) ------------------AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-04-02, n. 202402147Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento disciplinare·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- compatibilità di incarichi extraistituzionali·
- eccesso di potere·
- partecipazione azionaria in società di capitali·
- proporzionalità della sanzione·
- regolamento di Ateneo·
- sanzione disciplinare·
- sospensione dall'ufficio e dallo stipendio·
- violazione del giusto procedimento di legge
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-03-24, n. 202203346Provvedimento:Leggi di più...- abuso di posizione dominante·
- accesso ispettivo·
- annullamento del provvedimento·
- art. 14, comma 5, l. 287/1990·
- carenza di prova·
- compensazione delle spese·
- documentazione richiesta·
- elemento oggettivo dell'illecito·
- elemento soggettivo dell'illecito·
- procedimento amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- tempestività del provvedimento sanzionatorio