Articolo 810 del Codice civile

Art. 810.

(Nozione).

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi