Articolo 1242 del Codice civile

Art. 1242.

(Effetti della compensazione).

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.

La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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