Articolo 29 del Codice civile

Art. 29.

(Divieto di nuove operazioni).

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e' stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorita', a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena e' stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita' personale e solidale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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