Articolo 2313 del Codice civile

Art. 2313.

(Nozione).

Nella societa' in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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