Articolo 2709 del Codice civile

Art. 2709.

(Efficacia probatoria contro l'imprenditore).

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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