Articolo 678 del Codice civile

Art. 678.

(Accrescimento nel legato di usufrutto).

Quando a piu' persone e' legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.

Se non vi e' diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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