Articolo 512 del Codice civile
Art. 512.
(Oggetto della separazione).
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
(Oggetto della separazione).
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-10-20, n. 202000248Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
- annullamento atti amministrativi·
- concessione edilizia·
- gratuito patrocinio·
- interesse legittimo·
- legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste·
- legittimità costituzionale·
- principio di precauzione·
- risarcimento danni ambientali·
- tardività del ricorso·
- tutela ambientale·
- valutazione ambientale strategica (VAS)
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-04-24, n. 201800144Provvedimento:Leggi di più...- annullamento concessione edilizia·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- art. 84 cod. proc. amm.·
- art. 85 cod. proc. amm.·
- concessione edilizia·
- contributo unificato·
- estinzione del giudizio·
- intervento ad opponendum·
- rinuncia al ricorso·
- sospensiva concessione edilizia·
- spese di lite compensate