Articolo 1421 del Codice civile

Art. 1421.

(Legittimazione all'azione di nullita').

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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