Articolo 1421 del Codice civile

Art. 1421.

(Legittimazione all'azione di nullita').

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi