Articolo 1364 del Codice civile
Art. 1364.
(Espressioni generali).
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
(Espressioni generali).
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400265Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della gara·
- appalti pubblici·
- compensazione delle spese·
- criteri di valutazione delle offerte tecniche·
- difetto di motivazione·
- error in iudicando·
- error in procedendo·
- genericità dei criteri valutativi·
- incompatibilità dei dipendenti pubblici·
- procedura di gara·
- sanzioni per violazione delle norme sulla incompatibilità·
- tutela dei dati personali
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-04, n. 202306526Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 74 e 120 Cod. proc. amm.·
- carenza d'interesse·
- certificazioni del personale·
- criteri di aggiudicazione·
- improcedibilità del ricorso·
- lex specialis·
- punteggio premiale·
- valutazione delle offerte·
- venire contra factum proprium