Articolo 493 del Codice civile

Art. 493.

(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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