Articolo 493 del Codice civile
Art. 493.
(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-18, n. 201904127Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 e 11 D. L.vo n. 166 del 2006·
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