Articolo 155 quinquies del Codice civile

Art. 155-quinquies.

(( (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). ))((Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

Sentenze139

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